Avvocato Domenico Esposito |
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RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONTRIBUENTE PER ILLEGITTIMA ISCRIZIONE DI IPOTECA DA PARTE DEL FISCO
l'Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo in assenza di titolo, atteso che il contribuente aveva presentato regolare domanda di condono. La sentenza é stata evidenziata in grassetto nelle parte ritenute maggiormente rappresentative.
REPUBBLICA ITALIANA riunita con l'intervento dei Signori:
(…) SENTENZA - sull'appello n° 1771/09 ; depositato il 23/06/2009 FATTO L'E.TR. - Esazione Tributi S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante legale sig. G. R., rappresentato e difeso dall'avv. Michela Nocco in virtù di procura in atti, ha proposto appello, depositato il 23 giugno 2009, avverso la sentenza n. 220/5/08, pronunciata il 26 settembre 2008 dalla Commissione Tributaria Provinciale - Sezione 05 - di Bari e depositata il 27 ottobre 2008. L'atto di appello, ai sensi dell'art. 53 - comma 2 - del D. lgs. n.546/92 come integrato dall'art. 3-bis - comma 7 - del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, risulta notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario. Il Collegio di prima istanza, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente G. L. avverso le cartelle di pagamento n. 014/2006/00094052/21/000 per l'importo di € 139.062,41, dovuto con riferimento all'anno d'imposta 2001, e n. 014/2007/00164271/08/000 per l'importo di € 27.440,00 dovuto per l'anno d'imposta 2002, nonché avverso la conseguente iscrizione di ipoteca legale per l'importo di € 309.938,74 a favore della Concessionaria per la riscossione Equitalia ETR s.p.a. con sede in Cosenza, eseguita presso l'Ufficio del Territorio di Matera con nota del n. 64 del 23/10/2007. Il contribuente con il ricorso introduttivo assumeva che i tre citati provvedimenti non erano mai stati notificati e di esserne venuto a conoscenza a seguito della procedura notarile per la stipula di un mutuo. La successiva attività ricognitiva consentiva al medesimo contribuente di verificare che i predetti atti risultavano notificati ad indirizzo diverso da quello fiscale, ritualmente comunicato all'Agenzia delle Entrate e noto anche alla Concessionaria, già Sesit Puglia, per avere le medesime effettuato altre notifiche al corretto domicilio fiscale, ivi compreso lo sgravio della cartella di pagamento relativa all'anno 2001 disposto a seguito di ammissione al condono. Il contribuente lamentava altresì il mancato invito al pagamento, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 propedeutico all'emissione del ruolo e chiedeva il riconoscimento del danno grave ed irreparabile subito per l'impossibilità di accedere al richiesto mutuo. L'adita Commissione Tributaria Provinciale all'udienza del 20/06/2008 accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, e successivamente con la gravata sentenza, riconosciuta inesistente per difetto di prova la notifica delle opposte cartelle di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria, nonché la sussistenza del mancato pagamento del ruolo da parte del contribuente per la minore somma di € 24.046,00 a titolo di sanzione per ritardato versamento IVA trimestrale ed € 2.286,05 per ritenute alla fonte per l'anno 2001 e per € 27.440,00 per l'anno 2002, rigettava le eccezioni di inammissibilità del ricorso e di difetto di legittimazione passiva formulate dalla Equitalia E.TR. s.p.a. e dall'Agenzia delle Entrate respingendo altresì, per difetto di prova, l'istanza del contribuente di riconoscimento del danno e ordinava alla Concessionaria di provvedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca legale con condanna della medesima alla refusione a favore del ricorrente delle spese processuali, come quantificate in sentenza, e compensazione delle spese tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente. La Società E.TR. s.p.a. con l'appello all'odierno esame propone i seguenti motivi di gravame: In conclusione la Concessionaria chiede che venga dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dei principi regolatori della materia, la conferma dell'iscrizione ipotecaria ridimensionata al doppio del debito del contribuente oltre le spese, ovvero, in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuta nulla la notifica relativa all'opposta cartella riferita all'anno d'imposta 2001, restringere l'iscrizione ipotecaria al doppio del valore portato dai ruoli afferenti le sei cartelle di pagamento, oltre le spese, e in ogni caso riconoscere l'estraneità della cartella di pagamento riferita all'anno 2002 dall'iscrizione ipotecaria con vittoria delle spese e dei compensi difensivi. Il contribuente eccepisce: DIRITTO Innanzitutto va chiarito che l'appello proposto dalla E.TR. - Esazioni Tributi s.p.a. è ammissibile. Per quanto riguarda la documentazione il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la prova della notifica degli atti opposti andava fornita dalla Concessionaria con la produzione delle relate o degli avvisi di ricevimento, se effettuata a mezzo del servizio postale, al fine di contrastare il sollevato vizio di omessa notifica. D'altra parte le prove prodotte con l'atto di appello, quand'anche, ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92, fosse possibile portarle alla cognizione di questo Collegio, non risulterebbero adeguate allo scopo e, peraltro, tardive. Analogamente dicasi per la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca per la quale non risulta provata l'avvenuta notifica a conferma di quanto rilevato dal Collegio di prima istanza, atteso che, in base alla documentazione prodotta dalla stessa Concessionaria, la notifica risulta infruttuosamente tentata presso domicilio diverso da quello fiscale. L'ulteriore documentazione prodotta, come prova, attiene a cartelle di pagamento non oggetto del ricorso introduttivo, né posta all'attenzione dell'organo giudicante di primo grado da parte della Concessionaria che, invero, con la memoria difensiva ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria con esclusivo riferimento alle opposte cartelle, per cui essa risulta del tutto estranea al presente contenzioso; ovvero, in quanto costituente nuove prove prodotte solo in appello, risulterebbe altresì inammissibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 546/92, in quanto non si é dimostrato di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, per causa ad essa non imputabile. Infine, con il motivo di gravame in esame, la Concessionaria evidenzia che in relazione alla cartella di pagamento n. 014/2006/00094052/21/000 per l'importo di € 139.062,41, dovuto con riferimento all'anno d'imposta 2001, solo dopo l'iscrizione sono intervenuti due provvedimenti di sgravio, rispettivamente il 09 aprile 2008 e 21 aprile 2008, che hanno ridotto la pretesa tributaria ad € 3.596,96. Sul punto va rilevata la grave tardività dello sgravio atteso che il contribuente ha fornito prova di aver tempestivamente acceduto il 10 giugno 2003 alla procedura di "integrazione e definizione per gli anni pregressi - Definizione dei ritardati od omessi versamenti ex artt. 8, 9, 14 e 9-bis della legge n. 289/2002", provvedendo regolarmente ad effettuare i conseguenti pagamenti alle scadenze prescritte. E' evidente, quindi, che la pretesa tributaria, a prescindere finanche dai vizi di notifica delle cartelle di pagamento, è "ab origine" infondata quanto meno nella misura richiesta. Inoltre, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e, ancor prima, l'omesso inoltro dell'avviso bonario di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, non ha posto il contribuente nella condizione di venire a conoscenza della pretesa e di fornire le prove dell'inesistenza totale o parziale della stessa a seguito del richiesto condono. L'Amministrazione finanziaria, invece, a fronte del tempestivo accesso al condono da parte del contribuente, non avrebbe dovuto disporre l'iscrizione a ruolo o quanto meno, se già effettuata, avrebbe dovuto assumere autonomamente e tempestivamente, anche per ragioni di autotutela, il provvedimento di sgravio per evitare che la conseguente inerzia determinasse l'ingiustificata emissione della cartella di pagamento. La pretesa tributaria risulta essere in definitiva del tutto inesistente, quindi arbitraria, e la successiva omessa regolare notifica della cartella di pagamento ha determinato l'ingiustificata iscrizione della ipoteca legale a carico del contribuente. Il secondo motivo di gravame riguarda la pretesa erronea statuizione del Giudice di prime cure circa la cartella di pagamento n. 014/2007/00164271/08/000 relativa all'anno 2002, atteso che la medesima non rientrerebbe tra quelle oggetto dell'iscrizione ipotecaria, né il ricorrente ne avrebbe chiesto l'annullamento. Peraltro, non si può non sottolineare il fatto che il contribuente sia venuto casualmente a conoscenza dell'iscrizione dell'ipoteca e, a causa delle omesse notifiche, abbia dovuto ricostruire autonomamente la pretesa erariale in ciò non certo facilitato dal Concessionario, come da lui stesso dimostrato in atti non contestati e puntualmente rilevati dal Collegio adito con l'impugnata sentenza. Viceversa, il rispetto del principio di leale collaborazione, sancito dalla legge n. 212/2000, avrebbe dovuto indurre gli enti impositori a facilitare l'acquisizione dei dati inerenti l'iscrizione ipotecaria ed evitare, quindi, il prolungarsi di una immotivata azione limitativa incidente sulla disponibilità patrimoniale del contribuente con conseguente disagio a questi arrecato ingiustificatamente. Nel merito, la decisione impugnata è condivisa da questo Collegio, in quanto risulta fondata la doglianza del contribuente circa il vizio di notifica. Infatti, così come la stessa Concessionaria sostiene, il tentativo di notifica non risulta esperito, in conformità alla prescrizione di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, presso il domicilio fiscale del contribuente risultante già noto all'Amministrazione finanziaria e alla stessa Concessionaria per essere stati ritualmente notificati, come da documentazione acquisita al processo e non contestata, atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie. La Concessionaria appellante con il terzo motivo di gravame sostiene la legittimità del proprio operato riguardo al procedimento di iscrizione dell'ipoteca. Così non è, perché essa ha proceduto alla contestata iscrizione pur in mancanza del titolo presupposto, attesa l'inesistenza, come già chiarito, delle notifiche delle cartelle di pagamento e, quindi, non conosciute dal contribuente al quale non è pervenuto, per difetto di notifica, nemmeno la comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca con l'allegato prospetto analitico della pretesa erariale gravandolo dell'ingiustificato onere di ricercane il propedeutico titolo. Inoltre, va rilevato che la medesima Concessionaria nel chiedere l'annotazione nell'iscrizione ipotecaria della riduzione della somma dovuta da € 154.969,37 a € 4.898,38, in conseguenza dello sgravio tardivamente disposto dall'Agenzia delle Entrate, ha ulteriormente gravato il contribuente dell'onere dell'iscrizione ipotecaria per il predetto minore importo che risulta di gran lunga inferiore al limite di cui al comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/73 stabilito per poter procedere all'eventuale espropriazione immobiliare. Per questo va rigettata la richiesta di validità dell'iscrizione ipotecaria, così come ristretta al presunto valore del debito del contribuente, in relazione ad altre cartelle di pagamento non oggetto del contenzioso di cui si discute, risultando altresì inammissibile la domanda di accertamento della loro validità ed efficacia in quanto non sottoposte alla cognizione del Giudice adito. In ultimo è da notare che la Concessionaria nell'atto di pignoramento di crediti verso terzi del 27 ottobre 2009 ha inserito le cartelle di pagamento n. 014/2006/00094052/21/000, già sgravata in data 9 e 21 aprile 2008, e n. 014/2007/00164271/08/000, entrambe destinatarie delle conseguenze dell'impugnata sentenza che, come noto, pur se non passata in giudicato è produttiva degli effetti propri. Infondato è altresì l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate. Come rilevato, infatti, con l'impugnata sentenza dal Giudice di prime cure, entrambe le parti chiamate in causa dal contribuente rispondono di una complessa vicenda con responsabilità ascrivibile alle diverse competenze ognuno per quanto di ragione o in concorso tra loro. Si deve constatare pertanto che per tale circostanza l'iscrizione a ruolo è stata immotivatamente disposta risultando la pretesa tributaria del tutto infondata e pretestuosa. Le domande di cui all'appello incidentale proposto dal contribuente sono in parte fondate. E difatti, come prima chiarito, l'Agenzia delle Entrate ha agito in evidente assenza del titolo a sostegno dell'iscrizione a ruolo atteso che il contribuente aveva presentato regolare domanda di condono. Non è esente dalla relativa corresponsabilità aggravata la Concessionaria la quale prima ha proceduto illegittimamente, in quanto fondata su notifica inesistente della cartella di pagamento, a richiedere l'iscrizione ipotecaria e successivamente, nonostante l'intervenuto sgravio da parte dell'Agenzia e l'intervenuto ordine, disposto con la sentenza di primo grado, di cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca legale vi ha provveduto, in difformità alla statuizione del Giudice di prime cure, parzialmente solo in data 1 aprile 2009, residuando un importo inferiore al limite di cui al comma 1 dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/73 stabilito per poter procedere all'eventuale espropriazione immobiliare e per questo gravando illegittimamente il contribuente dell'onere dell'iscrizione ipotecaria. Quanto sopra qualifica un comportamento inescusabilmente negligente degli enti impositori, concretizzatosi in condotte defaticanti per il contribuente e dilatorie nel dare attuazione all'ordinanza cautelare e alla sentenza di primo grado esecutiva per legge, determinando per lo stesso contribuente la denunciata condizione di sofferenza psicologica connessa alla lesione di diritti di primaria importanza quali l'impossibilità di disporre dei propri beni e mezzi. Non si può non rilevare come l'Agenzia al momento dell'iscrizione a ruolo ben conosceva l'intervenuta domanda di condono e ciò nonostante ha proceduto nell'attivazione della procedura esattiva. Analoga responsabilità va attribuita alla Concessionaria che ha proceduto all'iscrizione dell'ipoteca pur avendo consapevolmente provveduto alle notifiche in violazione della lett. e) del comma 1 dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, in quanto era noto il domicilio fiscale cui andavano effettuate le notifiche per essere stati ritualmente notificati, come risulta dalla documentazione acquisita al processo e non contestata, atti inerenti ad altre precedenti vicende tributarie. La responsabilità per l'omessa esecuzione dell'ordine di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, emesso dal Collegio di primo grado con l'impugnata sentenza, risulta ulteriormente aggravata dal mancato riscontro della richiesta del contribuente per la conseguente cancellazione dell'iscrizione, nonché dal comportamento processuale con il quale la stessa ha chiesto la conferma dell'iscrizione ipotecaria con riferimento ad altre cartelle di pagamento non oggetto del presente contenzioso. Per questo nella fattispecie ricorre l'elemento soggettivo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c.. Detto danno, data la natura specifica, va quantificato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 ce, sulla base dei richiamati elementi di causa, e può essere quindi determinato in € 15.000,00 (quindicimila) a carico della Concessionaria Equitalia E.TR. s.p.a.. Ne consegue la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente quantificate per il primo grado in complessivi € 1.500,00 oltre CAP e IVA come per legge e per il secondo grado alla condanna della stessa e della Equitalia E.TR. s.p.a. ciascuna in ragione di € 3.827,235, di cui 1.500,00 per onorari e 2.327,235 per spese e diritti, oltre CAP e IVA come per legge. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione 8 A - di Bari, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dalla Concessionaria Equitalia e l'appello incidentale dell'Agenzia, accoglie parzialmente l'appello incidentale del contribuente con conferma nel resto dell'impugnata sentenza. Le spese seguono la soccombenza e manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia. |
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